Sai leggere un bilancio d esercizio? Come districarsi tra stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario
Leggere un bilancio d esercizio è più complicato a dirsi che a farsi, eppure ogni giorno decine di imprenditori preferiscono affidarsi alle consulenze di soggetti terzi per la sua redazione, limitandosi all’approvazione e alla firma
Saper leggere e magari redigere un bilancio d esercizio è una caratteristica fondamentale per chiunque gestisca un attività commerciale. Una caratteristica che però non è da tutti apprezzata e compresa, tanto che sono diverse decine gli imprenditori del bel paese che preferiscono affidarsi alle cure, spesso economicamente dispendiose, di soggetti terzi per la sua redazione limitandosi alla sua approvazione e alla firma come previsto dalla legge, pur tuttavia senza alcun tipo di analisi o di approfondimento.
Seda una parte questo tipo di atteggiamento lascia più libertà operativa al titolare, dall’altra limita la possibilità di poter fare scelte aziendali in modo consapevole. Attraverso l’analisi di un bilancio, d’ esercizio è infatti possibile avere molte informazioni utili per conoscere la situazione patrimoniale della società. Ma prima di esaminare nel dettaglio le voci principali di un bilancio d’esercizio cerchiamo di definire in poche parole che cosa è un bilancio d’esercizio!
Da un punto di vista meramente normativo un bilancio d esercizio non è altro che un documento che racchiude al suo interno varie note e dati di un’azienda.
Come abbiamo già accennato nei paragrafi precedenti lo scopo principale è quello di aiutarci a capire se, l’azienda in questione, naviga in buone acque o meno. L’importanza di un simile documento è data anche dall’obbligatorietà è sancita dall’articolo 2423 del codice civile che stabilisce come gli amministratori di una società commerciale devono obbligatoriamente redigere (o far redigere come spesso accade) il bilancio d esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
Lo stato patrimoniale è la fotografia della situazione patrimoniale dell’azienda fissata alla chiusura dell’esercizio. Nello stato patrimoniale troviamo evidenziate la situazione patrimoniale e finanziaria della società mediante l’indicazione delle poste che compongono l’attivo, quelle che compongono il passivo e, come differenza tra le due, il patrimonio netto.
Come abbiamo appena visto lo stato patrimoniale fotografa la situazione del patrimonio societario in una determinata data (alla chiusura dell’esercizio annuale). Il conto economico invece fornisce tutte le informazioni in merito alla situazione economica della società, tramite l’indicazione dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti dall’azienda nel corso dell’esercizio di bilancio: la differenza risultante tra le due voci ci dirà se l’azienda presenta un bilancio in utile o in perdita.
L’elemento di raccordo tra il conto economico e lo stato patrimoniale è rappresentato dall’utile dell’esercizio (o la perdita) che se non distribuito ai soci entrerà a far parte del patrimonio dell’azienda nell’ambito del capitale netto.
Conto economico e stato patrimoniale sono senza dubbio le due voci principali per leggere correttamente un bilancio d esercizio. Ma esiste anche una terza voce, che fa parte integrante del bilancio, che merita di soffermarci.
La nota integrativa è un documento in cui sono riportate tutte le informazioni che consentono una più veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria della società. In questo documento devono essere indicate tutte le informazioni richieste espressamente dal codice civile (art. 2427 comma 1) o da altre disposizioni di legge che se lette correttamente ci illustrano i valori contenuti nello stato patrimoniale e nel conto economico.
Un altra voce, che in tante guida online spesso non viene elencata, è il cosiddetto rendiconto finanziario, un documento NON obbligatorio per le società che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata introdotto nei testi di contabilità e bilancio dal D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015.
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